In questa sezione sono pubblicati l'elenco degli intermediari che non hanno rispettato le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario e l'elenco degli intermediari che non hanno cooperato ai fini dello svolgimento della procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia. Per informazioni di dettaglio è possibile consultare le sezioni "Ricerca avanzata inadempimenti a decisioni", "Elenco intermediari inadempienti a decisioni" ed "Elenco intermediari inadempimenti all'obbligo di cooperazione" disponibili nella parte destra della pagina.
Intermediari Inadempienti
La notizia dell'inadempimento dell'intermediario o della sua mancata cooperazione è pubblicata per un periodo di cinque anni; la cancellazione avviene automaticamente decorso il predetto termine quinquennale.
La cancellazione della notizia dell'inadempimento a una decisione dal sito internet dell'ABF è disposta dal Collegio anche prima del decorso dei 5 anni nel caso in cui sulla controversia intercorsa tra le parti l'intermediario abbia ottenuto una sentenza definitiva dell'Autorità Giudiziaria a sé favorevole.
​
La notizia dell'inadempimento può essere successivamente integrata in caso di eventuale adempimento tardivo, anche parziale, dell'intermediario. In tale caso la notizia resta visibile per un anno, scaduto il quale sia la menzione dell'inadempimento, sia l'integrazione relativa all'adempimento tardivo saranno cancellate dal sito internet dell'ABF.
La notizia dell'inadempimento dell'intermediario o della sua mancata cooperazione deve inoltre essere pubblicata, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario per la durata di 6 mesi.
​
L'elenco delle decisioni inadempiute contiene l'indicazione di alcune specifiche materie sulle quali alcuni intermediari hanno comunicato la tendenziale volontà di non adempiere, in tutto o in parte, alle decisioni rese dai Collegi ABF.
In particolare, in materia di:
​
-
rimborso degli oneri non maturati a seguito di anticipata estinzione di finanziamenti contro cessione del quinto/delegazione di pagamento (inadempimenti c.d. "post Lexitor", con riferimento alla decisione resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla causa C-383/18, così come applicata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/19);
-
buoni fruttiferi postali della serie Q/P, relativamente agli interessi riconosciuti per gli anni dal ventunesimo al trentesimo;
-
mutui indicizzati al franco svizzero.
​
Sussiste inadempimento quando l'intermediario:
-
non esegue o esegue solo in parte la prestazione imposta dalla decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario;
-
non rimborsa al cliente i 20 euro versati come contributo spese, se il ricorso è stato accolto anche solo in parte salvo quanto disposto alla Sez. VI, par. 2 delle Disposizioni ABF per il caso di fallimento della proposta del Presidente di soluzione anticipata della lite. Il cliente perde il diritto alla restituzione del contributo di 20 euro nel caso in cui il Collegio accerti che il solo ricorrente non ha manifestato la volontà di addivenire alla soluzione anticipata della lite a seguito della proposta del Presidente e la decisione del Collegio accolga il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla proposta;
-
non versa alla Banca d'Italia il contributo spese dovuto se il ricorso viene accolto anche solo in parte (cfr. per maggiori informazioni la sezione Intermediari aderenti).
​
Sussiste, ad esempio, mancata cooperazione al funzionamento della procedura quando l'intermediario:
-
non versa il contributo dovuto alle associazioni degli intermediari riconosciute dalla Banca d'Italia. La pubblicazione avviene sulla base di quanto comunicato dalle associazioni degli intermediari e delle verifiche condotte dalle associazioni stesse;
-
omette di presentare la documentazione richiesta dal Collegio;
-
omette più volte di presentare la documentazione utile ai fini della valutazione dei ricorsi.